ART. 13 - ANNO SOCIALE ED ECONOMICO
L’anno sociale ed economico finanziario decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre. Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Consiglio Direttivo procede alla predisposizione del Rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il Rendiconto annuale deve essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di coloro che abbiano interesse. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell'esercizio. La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell’Associazione. Eventuali avanzi di gestione o utili relativi ad attività commerciali occasionalmente esercitate, dovranno essere reinvestiti nell’attività istituzionale dell’Associazione. In ogni caso, non potranno essere distribuiti fra i Soci. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. E' obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.












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